banner
banner

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

attualità

Traduttore

Non solo Spread

Newsletter

Contatore

Visite agli articoli
14380861

"Fare la posta alla preda"

PDF Stampa Email

Stalking Generica 1Conferenza sullo Stalking, a cura del Dott. Remo Fontana

CIVITAVECCHIA - Domani dalle 18.00, presso la Sala della Fondazione Bancale - Spazio Cultura & Incontri (in Via Terme di Traiano, 25) verrà ospitata la "Conferenza sullo Stalking"

ove è altresì previsto un Question Time. Nell’occasione, il Dott. Remo Fontana, altresì rispondendo alla platea, parlerà del fenomeno, analizzando chi è il persecutore, chi è la vittima, gli aspetti socio-giuridici e le possibili soluzioni, dando altresì delle risposte ai presenti. <<Art. 612 bis. Atti persecutori - Stalking (dal termine anglosassone “to stalk”, ossia “fare la posta alla preda”),. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da 5 mesi a 4 anni chiunque, con condotte reiterata, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. La pena è aumentata fino alla metà se il medesimo è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’art. 3 della legge 5/2/1992 n. 104, ovvero con armi o da persona travisata. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di 6 mesi. Si procede tuttavia di ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’art. 3 legge 5/2/1992, n.104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere di ufficio. L’art. 612 bis rappresenta una delle novità più significative introdotte con il D.L. 23.2.2009, n. 11, recante “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”. Ogni anno circa 70.000 donne sono vittime di stupri o di tentati stupri, pertanto il nuovo reato incrimina quelle condotte reiterate di molestia o minaccia che causano rilevanti disagi psichici alla persona offesa.>>

 

 

Questo sito utilizza cookie per le sue funzionalità; scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie LEGGI INFORMATIVA PRIVACY.

Accetto i cookie da questo sito.

EU Cookie Directive Module Information